LUCI E OMBRE DELLA L. 354/75:
SISTEMA PENITENZIARIO E FATTI DI CRONACA A CONFRONTO.
Breve premessa storica.
Nell’analisi panoramica della criminalità e della sua punibilità, è lapalissiano come ogni epoca storica ha tentato di difendersi da tutto ciò che poteva compromettere la stabilità sociale, il più delle volte ricorrendo anche a mezzi di “fortuna” ma che apparivano, in quel momento, i più opportuni.
In epoca medievale, per esempio, la punizione del reo era intesa come supplizio e aveva un carattere drammaticamente punitivo e privatistico. Difatti, tutto il sistema giurisdizionale dell’epoca si basava sulla legge del taglione, privando pertanto il reo di quei beni riconosciuti dalla comunità come valori sociali (la vita, l'integrità fisica e il denaro). In seguito, a partire dalla seconda metà del secolo XVIII, si diffondeva l'idea illuministica del "libero arbitrio nell'agire umano".
La pena iniziava così ad assumere un valore retributivo ed era comminata proporzionalmente alla gravità del reato indipendentemente dall'appartenenza del colpevole a particolari classi sociali (concetto di "pena giusta").
La detenzione in carcere diventava così la forma primaria di punizione (e un tipico esempio fu la figura architettonica del Panopticon[1] espressa da Bentham).
Particolarmente indicativo era stato il contributo dell’illuminista lombardo Cesare Beccaria, che nella sua opera “Dei delitti e delle pene” del 1764, criticava fortemente qualsiasi pratica “disumana” poiché non garantiva l’emergere della verità, giacché davanti al dolore fisico chiunque sarebbe stato disposto a confessare un delitto. Invece, con l'avvento della Scuola Positiva di diritto penale (sec. XIX), veniva messo in discussione il principio del "libero arbitrio" d’impronta illuministica e si cominciavano ad attribuire le cause del comportamento antisociale sia ad anomalie della persona, sia alle condizioni ambientali e sociali nelle quali la persona stessa era vissuta. Significative in Italia furono le opere di Ferri, Garofalo e Lombroso. Quest'ultimo, con l'introduzione della teoria dell'"atavismo" e della categoria del "delinquente nato", individuava negli aspetti fisici ed esteriori (fronte bassa, naso storto, sopracciglia folte...), nelle caratteristiche psicologiche e comportamentali (indifferenza nei confronti della morte, inclinazione al tatuaggio, mancanza di religiosità e di senso morale...), nelle anomalie cerebrali (epilessia, malattie cerebrali...), quelle variabili personali che "predestinano" l'essere umano a delinquere. Le teorie della Scuola Positiva favorirono anche la nascita delle prime scuole criminologiche. Diversamente, con l’avvento del fascismo si iniziava ad avere, una netta involuzione sul piano del trattamento carcerario a tal punto che la pena di morte, abolita nell’età giolittiana, veniva reintrodotta in quanto esigenza di politica economico-sociale. In pieno regime autoritario, entrava in vigore il codice penale Rocco del 1930 che introduceva per la prima volta le sanzioni sostitutive delle pene detentive e il principio della "rieducazione" del condannato.
Ma è solo con l’entrata in vigore della Costituzione del 1948 che l’idea della rieducazione diventava così norma costituzionale (art. 27 Cost. 3 comma).[2]
L’AVVENTURA CARCERARIA E LE NOVITA’ DELLA RIFORMA PENITENZIARIA.
CAPITOLO I:
La Commissione Amor del 1945 ha stabilito una serie di massime universali riguardanti la condizione penitenziaria, ossia:
1) Principio della Correzione: la detenzione ha come fine essenziale la trasformazione del comportamento dell’individuo;
2) Principio della classificazione: i detenuti devono essere isolati e divisi;
3) Principio della modulazione delle pene: adattamento secondo il reato commesso;
4) Principio del Lavoro, come obbligo e diritto;
5) Principio dell’Educazione Penitenziaria;
6) Principio del Controllo tecnico della detenzione: intervento di un personale specializzato in carcere;
7) Principio delle istituzioni annesse: l’assistenza offerta ai prigionieri durante e dopo la pena.
Gli obiettivi che la l. 354/75 era intenzionata a perseguire erano:
· rafforzare il rapporto tra detenuto e la famiglia;
· introdurre le misure alternative al carcere;
· garantire un trattamento rieducativo individualizzato.
Con la Legge Gozzini (10 ottobre 1986 n. 663), il Parlamento predisponeva una prima modifica dell’Ordinamento Penitenziario, permettendo un’osmosi e una permeabilità tra prigione e mondo esterno, favorendo l’ampliamento delle possibilità per i condannati di usufruire sanzioni sostitutive, quale la detenzione domiciliare.
In seguito. con la legge Simeone-Saraceni (n.165/1998), emergeva una forte contraddittorietà: da un lato, si affiorava un’ottica più umanitaria e non strettamente riabilitativa del carcere, dall’altro, una situazione di perdurante preoccupazione sociale nei riguardi della criminalità.
Oggi, lo Stato, attraverso la rieducazione, non intende realizzare una correzione della personalità del soggetto e tanto meno imporre determinati valori, ma offre un'opportunità affinché il condannato possa uscire dalla propria antisocialità.
Per tale motivo, giocano un ruolo rilevante gli operatori penitenziari (ossia, il personale di custodia, gli educatori, assistenti sociali, esperti in psicologia, criminologia clinica, pedagogia, psichiatria e servizio sociale ex art. 80 O.P.) che dovrebbero stimolare i detenuti, sostenendoli nelle loro difficoltà e suscitando in loro interessi e motivi di cambiamento. In ambito carcerario, difatti, l’intervento psicologico, previsto già dalla l. del ’75, si realizza fondamentalmente in tre servizi:
· il Servizio Nuovi Giunti;
· l’Osservazione e Trattamento;
· il Presidio Sanitario Tossicodipendenze.
Tuttavia gli ultimi lustri oggi parlano di caduta dell’ideologia del trattamento e le principali cause sono ravvisate:
A) nelle statistiche sulla recidiva, che dimostrano che gli interventi rieducativi non impediscono la ricaduta nel delitto;
B) nell’aumento della criminalità che va di pari passo con il miglioramento delle condizioni di vita nel carcere e con il perfezionamento dei trattamenti individualizzati.
Così dall’ottimismo si passa alla delusione e al ripudio del principio rieducativo e al ritorno alla repressione. Nell’esaminare i rapporti tra personalità del soggetto e ambiente carcerario, si parla anche di Disadattamento: ossia la difficoltà del soggetto a mantenere i rapporti con l’ambiente che lo circonda.
Affiorano anche tematiche riguardanti l’Antisocialità, ossia l’opposizione del soggetto all’ambiente e alle sue norme sociali e morali, o relative alla Delinquenza, (opposizione alle normative penali). Attualmente il carcere e lo stesso diritto penale stanno attraversando un periodo di crisi e ciò giustifica le ulteriori incongruenze tra riforma e concreta attuazione delle norme riguardanti il sistema penitenziario.
Difatti, all’interno degli istituti, ad esempio, permangono meccanismi farraginosi e preclusivi della fruizione di diritti fondamentali per i detenuti.
Oggi, tutti i problemi della detenzione sono al centro del dibattito politico e sono innumerevoli, quali il sovraffollamento, il rischio elevato di suicidio e/o di contagio da AIDS, la carenza di strutture, di personale e di strumenti a disposizione degli addetti ai lavori, ecc… Ormai la pena sembra svincolata da ogni ipotesi di tipo correzionalista e si ricorre ad essa in maniera simbolica, invocandone sempre più la severità.
IL TRATTAMENTO RIEDUCATIVO DEL REO
CAPITOLO II:
Nel corso del Congresso Internazionale di Criminologia a Roma nel 1938, emerse la necessità di studiare la personalità del reo attraverso centri d’osservazione dei detenuti e fu rimarcata la necessità di una preparazione non solo giuridica ma anche criminologica del giudice penale e di affiancare dei tecnici al giudice di sorveglianza.
Era pertanto necessario individuare le cause del comportamento deviante e definire le regole di trattamento più idonee per il suo pieno recupero. L’osservazione della persona, in primis, deve essere “scientifica”: è possibile pertanto il ricorso a strumenti psico-diagnostici (test, questionari…) e colloqui clinici, diretta ad accertare tutti i fattori fisio-psichici, culturali, affettivi e sociali che hanno pregiudicato l’instaurazione di una normale vita sociale e al fine di individuare i bisogni del soggetto e la sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento.
La formula “trattamento rieducativo” è destinata solo ai detenuti condannati, destinatari di interventi diretti alla loro rieducazione, invece il trattamento penitenziario è riferito a qualsiasi tipo di detenuto, a prescindere dal loro status e definisce il quadro delle regole e dei modi secondo i quali si svolge la vita dei detenuti. Ciò è ribadito anche nell’art. 1 dell’O.P. che oggi, può essere letto come un “manifesto” della filosofia politica complessiva cui s’ispira l’intera legge[3] e la sua assoluta imparzialità, richiama il principio costituzionale dell’eguaglianza, evidenziando in tal modo l’assenza di “discriminazioni” arbitrarie nell’ambito del trattamento. Il programma del trattamento individualistico s’incentra su tre aspetti importanti:
1) la comprensione del vissuto del soggetto;
2) la sua percezione a proposito della sua situazione attuale e alla comprensione delle intenzioni;
3) la disponibilità ad accettare le offerte del sistema penitenziario.
Con la l. del ‘75, il detenuto acquista per la prima volta una propria soggettività, sostanziale, poiché titolare di diritti ed aspettative; formale, perché legittimato all’agire giuridico, almeno riguardo a determinate posizioni, proprio nella qualità di detenuto. La detenzione, pertanto, non è intesa più come privazione della libertà fisica bensì come coacervo di regole e strumenti di trattamento con cui il soggetto può essere rieducato. Tuttavia, nella prospettiva della risocializzazione il reo viene quasi deresponsabilizzato; si rischia di non reputarlo più un trasgressore della legge (come, in effetti, si dovrebbe intendere), ma a tutti gli effetti viene assimilato ad un malato, un malato afflitto da un grave male. Per vincere la crisi del concetto di rieducazione, Baratta propone una nuova definizione del concetto di risocializzazione, intesa come un insieme di diritti del detenuto e come un obbligo da parte dello Stato di prestare i servizi richiesti. Egli evita, dunque, sia la soluzione idealistica, che attribuisce al carcere una funzione rieducativa, sia la soluzione cinica, secondo cui l’idea di rieducazione è da abbandonare (in quanto non si sono riscontrati esiti positivi) e da sostituire con quella della deterrenza (racchiusa nel concetto di punizione). Appare quindi evidente la necessità di creare una maggiore osmosi tra il carcere e società civile, in cui entrambi dovrebbero essere resi corresponsabili di un’interazione positiva di reciproco scambio e riconoscimento.
CARCERE E SOCIETA’ A CONFRONTO:
CAPITOLO III:
Oggi i media dedicano molto spazio a quelle informazioni concernenti fatti delittuosi e di tutte le vicende che ne conseguono.
In particolare, negli ultimi anni, sta riaffiorando un notevole interesse (quasi ai limiti della morbosità) nei confronti della normativa dell’Ordinamento Penitenziario.
L’opinione pubblica odierna trova terreno fertile su tutte quelle problematiche relative la recidiva del reo, la permissività offerta e la liberazione “facile”.
Su questo humus fatto di polemica, di scontro e allarme sociale, i media trovano materia alquanto invitante, «attivandosi in crociate e guerre senza limiti, nella finora vana speranza di trovar soluzioni di breve o medio raggio»[4].
Vi è quindi un forte richiamo ad una giustizia di tipo retribuzionistica, ma anche ad un ritorno alla tranquillità interiore e perciò connessa alla sicurezza di una sentenza che sia definitiva e certa. Per meglio comprendere ciò, è necessario analizzare e confrontare le caratteristiche dell’informazione della stampa quotidiana italiana, in merito a tematiche concernenti l’esecuzione della pena, le misure premiali e la loro applicazione. Tale lavoro si basa soprattutto sui dati forniti da tre quotidiani nazionali: il “Corriere della Sera”, “La Repubblica”, “Il Giornale”.
La scelta è orientata nel senso di preferire tre diverse testate, che per la loro estesa diffusione in tutto il territorio nazionale, costituiscono una rilevante cassa di risonanza sull’opinione pubblica nazionale. Inoltre, la loro diversa impostazione ideologica e storica, ci fornisce un’equilibrata e obiettiva visione della realtà.
Introducendo un’analisi comparativistica e critica tra le principali linee di tendenza espresse dai giornali al centro della mia ricerca, si nota che gli anni dell’introduzione dell’Ordinamento Penitenziario, hanno coinciso con un discreto interesse de “Il Corriere della Sera” e de “La Repubblica”, riservandovi uno spazio esteso alla nuova prospettiva del trattamento penale; nel 1990 tale argomento susciterà, all’improvviso, anche l’interesse de “Il Giornale”, dopo anni d’indifferenza (questa dovuta probabilmente ad una precisa scelta redazionale, guidata da motivi ideologici, politici o semplicemente di audience). Le tre testate utilizzavano, tuttavia, con riferimento alle misure premiali, definizioni inesatte e pregiudiziali, quali “vacanze” o “ferie”.
D’altronde, questo linguaggio era maggiormente in grado di far “presa” sull’attenzione di chi leggeva il testo, agevolando processi di regressione e di forti critiche nei confronti di chi trasgrediva. Tutte le tre testate, rilevavano il fallimento delle misure; pertanto, le valutazioni generali circa l’utilità del trattamento in carcere, apparivano fortemente ostili. Le proposte più “gettonate” sono state quelle facenti leva sulla necessità d’inasprimento delle pene, proponendo ulteriori posizioni rigorose e dure, senza possibilità di mediazione. Riguardo invece le opinioni espresse dalla gente riguardo ai protagonisti di tali fatti delittuosi e così riportati dai quotidiani in questione, si adottavano le seguenti chiavi di lettura:
· soggetti meritevoli;
· soggetti criminali – delinquenti;
· recidivi;
· approfittatori;
· indegni di fiducia;
· irrecuperabili.
Riguardo all’approccio della collettività con l’operato dei magistrati, si riportano i seguenti giudizi:
· giudici utili;
· giudici inutili;
· giudici che decarcerizzano invece che mandare in prigione;
· giudici anomali;
· giudici che sbagliano[5].
Sul tema della criminalità, l’informazione fornita dai giornali sin d’ora esaminati, dà una netta prevalenza dell’accentuazione negativa, coinvolgendo di conseguenza l’intera visione riabilitativa e risocializzativa della pena. I dati statistici ufficiali, invece, esprimono una situazione paradossalmente opposta a quella che è proposta dai giornali. La natura riabilitativa della pena, l’elevato allarme sociale, sono tutte questioni di elevato interesse sociale, con importanti ricadute nel senso di fiducia e di sicurezza e che richiederebbero maggiore chiarezza, oltre che un approccio più rigoroso, critico e razionale e ciò al fine di indurre ad una maggiore conoscenza dei fatti attinenti alla criminalità e all’esecuzione della pena, favorendo la capacità di formulare giudizi più distaccati e meno infarciti di pregiudizi e di stereotipi.
Un caso esemplare: il “mostro” del Circeo.
Tralasciando la cronistoria di Angelo Izzo, è fondamentale soffermarci sulla sua forte indole persuasiva e sul grave errore giudiziario che si commise all’epoca nel definirlo un soggetto “riabilitato”. In seguito all’omicidio di Maria Carmela Linciano e di sua figlia Valentina Maiorano, le reazioni suscitate sui media e in generale sull’opinione pubblica sono state notevoli e in particolare perché fu risollevato il solito polverone concernente l’efficacia delle misure alternative alla detenzione; problematica, questa, sempre affrontata in ambito giudiziario. Difatti il problema delle misure alternative non riguardava più la loro utilità, ma si fondava sul presupposto che non dovevano essere concesse a soggetti psicopatici e con forti tendenze manipolative, anche perché questi soggetti non erano aiutati in modo approfondito e adeguato in carcere.
La personalità di Izzo è molto immatura, caratterizzata da sadismo e inferiorità sessuale che sono poi gli aspetti tipici di un perfetto serial killer. Sicuramente uno dei maggiori errori da rimproverare al sistema giudiziario è stato quello di permettere di “eroicizzare” la posizione da pentito di Izzo, attribuendoli addirittura un ruolo importante, quale di operatore sociale, alimentando il suo grande egocentrismo e il suo desiderio di controllare le persone.
La tristissima vicenda criminale di cui è protagonista Angelo Izzo pone interrogativi inquietanti. L’analogia tra due delitti, eseguiti a trent’anni di distanza l’uno dall’altro, spiazza e mette in crisi la storia.
Come nella migliore commedia napoletana, il briccone può simulare la pazzia per sottrarsi alla punizione; il reo può ostentare pentimento per usufruire i vantaggi e il condannato può inventare diversi escamotage per allontanare le conseguenze delle sue azioni. Da un esame attento del caso Izzo, emerge anche la problematica riguardante la reiterazione del delitto. Ciò mette nuovamente in crisi la funzione rieducativa della pena che è la base del moderno ordinamento giudiziario; ma le pene non possono essere pensate solo in chiave repressiva, ma primariamente in chiave rieducativa. Tuttavia, le bestialità compiute da Izzo non devono fermare il processo di civilizzazione dei processi carcerari; non si deve accettare il concetto d’irrecuperabilità o in ogni caso non si devono fermare i processi di formazione che urgentemente si devono percorrere. Il caso Izzo, pertanto, deve essere trascurato poiché centinaia di detenuti, diversamente, riescono ad aiutare chi è in difficoltà e a svolgere lavori sociali. Non solo: quanto più grave è il reato commesso, tanto più la maggior parte di condannati avverte il bisogno di dare un significato alla propria vita lavorando in funzione degli altri, nel tentativo di colmare il proprio dolore e con la volontà di risarcire in qualche modo le persone alle quali si è arrecato un danno. Reazioni identiche al caso Izzo sono sorte in seguito alla concessione dell’indulto, facendo riaffiorare, quindi, vecchi interrogativi.
Diversi fatti di cronaca nera hanno suscitato varie riflessioni quale l’inconsistenza dell’apparato repressivo italiano, vittima spesso del lassismo penale e del garantismo indiscriminato. Pur tuttavia, con l’indulto si è risolto un problema grande e rilevante del carcere italiano, ossia il sovraffollamento.
Difatti, garantire la vivibilità all’interno di un penitenziario, significa garantire la dignità del detenuto.
CONCLUSIONI
Nonostante l’esistenza di un ampio quadro legislativo a favore del recupero delle persone detenute, il carcere rappresenta molto spesso lo spegnitoio che soffoca la fiamma della speranza insita in ogni uomo. Il riconoscimento del valore della dignità umana del carcerato è il primo passo verso percorsi altamente e fondatamente educativi. Finché il recluso continuerà ad essere considerato mero destinatario di un intervento giuridico e non soggetto capace di scelte responsabili, la detenzione difficilmente potrà rappresentare l’esperienza educativa che rinvigorisce e alimenta la speranza assopita del detenuto. Un carcere che umilia e schiaccia l’uomo senza preoccuparsi del recupero della persona, di certo non contribuisce a risolvere il problema della criminalità. Al contrario esso concorre a generare una delinquenza ancora più agguerrita. Quindi, la pena non deve essere concepita come un male da contrapporre ad un altro male, bensì come un processo positivo di risanamento del rapporto personale e sociale spezzato.
Pertanto, solo una sanzione che stimoli l’uomo alla costruzione di un futuro responsabile attraverso un dialogo costruttivo, può assegnare alla punizione una funzione autenticamente pedagogica. L’apertura verso percorsi alternativi non è un’utopia irrealizzabile. Il detenuto Jack Mapanje formulò un pensiero indicativo a riguardo: «Sopravvivere al carcere è un’arte…una volta che si è carcerati, si è carcerati per sempre; una volta che si è esuli si è esuli per sempre»[6].
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Siti web:
[1] Il principio del Panopticon si può così riassumere: una costruzione ad anello, suddivisa in celle, con al centro una torre composta da finestre che si aprono sulla facciata interna dell'anello. Ogni singola cella ha due finestre: una verso l'interno e l'altra verso l'esterno. In questo modo, il sorvegliante nella torre centrale, può osservare ogni minimo movimento del detenuto senza essere visto.
[2] “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
[3] “Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona”.
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[6] MAPANJE J., “Riflessioni in libertà” in “Scrittori dal carcere”, Antologia PEN di testimonianze edite ed inedite, a cura di SIOBHAN DOWD, Università Economica Feltrinelli, 1998.